Statuti

Statuti (PDF)

I presenti statuti sono stati approvati e immediatamente messi in vigore dall’assemblea generale ordinaria del 29 aprile 2023.

Giuridicamente fa stato la versione tedesca degli Statuti di Retina Suisse.

I Personalità, sede e scopo

Art. 1 Retina Suisse è un’associazione di utilità pubblica ai sensi degli art. 60 e seguenti del codice civile svizzero CCS, che raggruppa persone affette da retinite pigmentosa (RP), degenerazione macu­lare, sindrome di Usher e altre malattie del fondo dell’occhio come pure i loro congiunti e amici. La sede di Retina Suisse è a Zurigo.

Retina Suisse non mira a realizzare utili e non persegue scopi commerciali.

Art. 2  Gli scopi di Retina Suisse sono

a)  l’informazione dei suoi membri sulla retinite pigmentosa (RP), la degenerazione maculare, la sindrome di Usher e altre malattie degenerative della retina nonché sulle cause, ripercussioni, modi di accettazione e opportunità terapeutiche disponibili;

b)  la promozione della ricerca scientifica sulla retinite pigmentosa (RP), la degenerazione maculare, la sindrome di Usher e altre malattie degenerative della retina;

c)  l’informazione dell’opinione pubblica sulla retinite pigmentosa (RP), la degenerazione maculare, la sindrome di Usher e altre malattie degenerative della retina nonché sulle ripercussioni di queste malattie sulle persone che ne sono affette.

Art. 3  Retina Suisse cerca di raggiungere questi scopi mediante

a)  riunioni periodiche e manifestazioni;

b)  la pubblicazione di materiali e documentazioni sulla retinite pigmentosa (RP), la degenerazione maculare, la sindrome di Usher e altre malattie degenerative della retina;

c)  la consulenza personale alle persone con retinite pigmentosa (RP), degenerazione maculare, sindrome di Usher e altre malattie degenerative della retina rispettivamente ai genitori di bambini con retinite pigmentosa o altre malattie degenerative della retina;

d)  la creazione di un comitato scientifico che consigli Retina Suisse in ambito medico e scientifico;

e)  la partecipazione personale o finanziaria a progetti di ricerca;

f)  i contatti con altre istituzioni e organizzazioni operanti in campo medico, nella ricerca scientifica, nel mondo delle persone con handicap, nelle assicurazioni sociali, nella finanza;

g)  per altre vie e con altri mezzi atti a raggiungere gli scopi sociali.

Art. 4 Retina Suisse è neutrale sul piano della politica di partito e del credo religioso.


II  Membri

Art. 5  I membri di Retina Suisse sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) membri attivi: pazienti, genitori di pazienti non ancora maggiorenni, parenti e amiche / amici

b)  membri onorari (ivi compresi presidenti onorari / onorarie)

c)  membri sostenitori.

Art. 6  L’ammissione dei membri attivi e dei membri sostenitori è di competenza del comitato, la nomina di membri onorari e di presidenti onorari / onorarie è riservata all’assemblea generale.

Art. 7  Le dimissioni da Retina Suisse devono essere inoltrate in forma scritta e possono essere presentate in qualsiasi momento.

Art. 8 Il comitato può escludere un membro da Retina Suisse senza indicargliene i motivi. Contro tale decisione è possibile inoltrare ricorso all’assemblea generale.

Art. 9  I membri dimissionari o esclusi perdono ogni diritto nei confronti di Retina Suisse e delle sue istituzioni.

Art. 10  I membri di Retina Suisse rispondono degli obblighi dell’associazione unicamente nei limiti della tassa sociale ordinaria.


III  Finanze

Art. 11  Retina Suisse si procura i suoi mezzi finanziari mediante

a)  contributi annui dei membri. L’assemblea generale fissa l’ammontare della tassa sociale. I membri che entrano a far parte di Retina Suisse dopo il 30 settembre dell’anno civile in corso versano la loro prima tassa sociale l’anno seguente;

b) sovvenzioni e contributi di enti pubblici, organizzazioni, ditte e privati;

c)  offerte, donazioni, legati e eredità;

d)  collette emanifestazioni.

Art. 12  L’anno finanziario corrisponde all’anno civile.


IV  Gli organi di Retina Suisse

Art. 13  Gli organi di Retina Suisse sono:

a) l’assemblea generale

b) il comitato direttivo

c)  l’ufficio di revisione.

IV A  L’assemblea generale

Art. 14  Le assemblee generali sono convocate dal comitato direttivo. Gli inviti con l’elenco delle trattande sono da inviare a tutti i membri in forma scritta e almeno 20 giorni prima dell’assemblea.

Art. 15  Proposte all’indirizzo dell’assemblea generale da parte di membri aventi diritto di voto sono da inoltrare in forma scritta al comitato direttivo almeno 10 giorni prima dell’assemblea. In merito a questi oggetti l’assemblea generale decide a maggioranza dei 2/3 dei membri presenti. Restano riservate le disposizioni dell’art. 20.

Art. 16  L’assemblea generale non può deliberare su oggetti presentati soltanto nel corso della stessa. Essi saranno esaminati dal comitato direttivo, che dovrà prendere posizione in merito nella successiva assemblea generale.

Art. 17 Il comitato è tenuto a indire ogni anno, entro il 30 aprile, un’assemblea generale ordinaria in presenza. Se si verificano circostanze straordinarie, il comitato può decidere di tenere un’assemblea generale virtuale, nel rispetto della legge in vigore in quel momento. Nel caso di un’assemblea virtuale, i voti possono essere espressi in forma scritta. Il comitato deve inoltre convocare un’assemblea generale se l’ufficio di revisione o 1/5 di tutti i membri ne fanno richiesta.

Art. 18  L’assemblea generale prende le sue decisioni alla maggioranza assoluta dei votanti presenti. Restano riservate le disposizioni degli art. 15 e 20 del presente statuto.

Art. 19  Nomine e decisioni avvengono con voto palese a meno che l’assemblea non decida il voto segreto. Ogni membro attivo ha un voto.

Art. 20  Decisioni riguardanti delle modifiche dello statuto, la fusione con altre associazioni o lo scioglimento di Retina Suisse vanno prese con una maggioranza di almeno i 2/3 degli aventi diritto di voto presenti. Le proposte a tale riguardo – esplicitamente formulate – vanno sottoposte ai membri assieme all’invito all’assemblea generale.

Art. 21  Sono di competenza dell’assemblea generale

a)  la nomina del comitato e della / del presidente per la durata di due anni;

b) la nomina dell’ufficio di revisione per la durata di due anni;

c) la nomina di membri onorari e di presidenti onorari / onorarie;

d) la ratifica del rapporto d’attività e dei conti consuntivi;

e)  la definizione delle tasse sociali;

f)  le delibere su tutti gli oggetti riservati all’assemblea generale dalla legge o dallo statuto come pure sugli oggetti che le sono trasmessi dal comitato.

IV B Il comitato

Art. 22 Il comitato si compone di almeno 5 persone, che devono essere in maggioranza persone affette da retinite pigmentosa (RP), degenerazione maculare, sindrome di Usher o altre malattie del fondo dell’occhio oppure genitori o congiunti di persone con una di queste malattie. Il comitato si costituisce autonomamente e regola il diritto di firma, fermo restando che è prescritta la firma a due.

Il comitato lavora a titolo volontario. Le spese vive gli sono rifuse. Prestazioni particolari, fornite da singoli membri del comitato, possono essere indennizzate.

Art. 23  Il comitato si riunisce su convocazione della/del presidente quando il disbrigo degli affari correnti lo richiede. Alla convocazione va allegato l’elenco delle trattande. Se almeno 1/3 dei membri del comitato la richiede, la/il presidente è tenuta/o a convocare una riunione del comitato.

Art. 24  Il comitato prende le sue decisioni a maggioranza assoluta, deve tuttavia essere presente almeno la metà del suoi membri. Restano riservate le disposizioni dell’art. 25. Se una decisione viene presa per corrispondenza è necessario l’accordo unanime.

Art. 25  Su oggetti diversi da quelli menzionati sull’invito possono venire prese decisioni valide solo se sono presenti tutti i membri del comitato o se, a posteriori, gli assenti avvallano quanto deciso dalle/dai presenti alla riunione.

Art. 26  I verbali di assemblee e riunioni devono essere muniti delle firme del/della presidente e del/della verbalista.

Art. 27  Il comitato rappresenta l’associazione all’esterno. Sono di sua competenza la conduzione e la cura di tutti gli interessi di Retina Suisse.

Art. 28  Il comitato si impegna affinché Retina Suisse sia diretta secondo moderni principi di gestione aziendale. La nomina rispettivamente il licenziamento del direttore/della direttrice è di competenza del comitato, il quale ne definisce pure i compiti ed emana i regolamenti.

Art. 29  Il comitato decide se fare processi o se distanziarsene e può stipulare convenzioni.

Può svolgere tutti gli atti legali non di competenza dell’assemblea generale. Può comprare e vendere immobili nonché caricarli di ipoteche.

Art. 30  Il comitato elabora i necessari regolamenti d’applicazione e può creare gruppi di lavoro per lo studio di questioni specifiche.

Art. 31  Il comitato può, in casi particolari, concedere una riduzione o l’esenzione dalla tassa sociale.

Art. 32  Il comitato decide se accettare o respingere donazioni, sovvenzioni, legati o eredità oppure se modificarne le condizioni di impiego.

IV C  L’ufficio di revisione

Art. 33 Svolge la funzione di ufficio di revisione una società fiduciaria indipendente e riconosciuta dalla legge. L’ufficio di revisione verifica ogni anno il conto annuale e allestisce un rapporto scritto che consegna al comitato all’indirizzo dell’assemblea generale.

Se l’assemblea generale non decide altrimenti, viene svolta una revisione limitata ai sensi dell‘art. 727a del codice delle obbligazioni.


V  Scioglimento di Retina Suisse

Art. 34  Sulla destinazione del capitale sociale in caso di scioglimento di Retina Suisse decide l’assemblea generale su proposta del comitato. I restanti mezzi finanziari sono da devolvere a un’istituzione dagli scopi uguali o analoghi, esentata dalle tasse, e con sede in Svizzera. Tali mezzi non si possono in nessun caso restituire ai soci fondatori o ai membri o utilizzare in una qualsiasi forma a favore di membri.


VI  Disposizioni finali

Art. 35 I presenti statuti sono stati approvati dall’assemblea generale del 29 aprile 2023 a Berna. Entrati immediatamente in vigore, sostituiscono quelli del 6 aprile 2019 nonché ogni altra precedente versione degli stessi.

Berna, 29 aprile 2023

La presidente               Il segretario
Susanne Trudel            Jean Seiler

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